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"Siate il cambiamento che vorreste vedere nel mondo"
Mahatma Gandhi (Mohandas Karmchand Gandhi)
L’energia
consumata nell’edilizia residenziale per riscaldare gli ambienti
e per l’acqua calda sanitaria rappresenta circa il 30% dei
consumi energetici nazionali, ed il 25% delle emissioni totali nazionali
di anidride carbonica, una delle cause principali dell’effetto
serra del conseguente innalzamento della temperatura del globo terreste.
Intraprendere interventi di risparmio energetico significa:
• Consumare meno energia e ridurre subito le spese di riscaldamento
e condizionamento
• Migliorare le condizioni di vita all’interno dell’appartamento
migliorando il suo livello di comfort ed il benessere di chi vi
soggiorna e vi abita
• Partecipare allo sforzo nazionale ed europeo per ridurre
sensibilmente i consumi di combustibile da fonti fossili
• Proteggere l’ambiente in cui viviamo e contribuire
alla riduzione dell’inquinamento del nostro paese e dell’intero
pianeta
• Investire in modo intelligente e produttivo i nostri risparmi
Cos'è e a cosa serve la certificazione energetica?
Permette di evidenziare immediatamente l’entità del
fabbisogno di calore di un edificio.
La
certificazione energetica degli edifici deve essere in grado di
fornire informazioni chiare sulla qualità energetica degli
immobili per consentire di valutare la convenienza economica a realizzare
interventi di riqualificazione energetica sulle abitazioni oltre
che tenere conto della prestazione energetica degli edifici nelle
operazioni di acquisto e di locazione di immobili.
Presenta
due classificazioni energetiche:
• La prima riguarda la classe di isolamento termico dell’edificio
• La seconda la qualità dell’impiantistica
Norme vigenti in materia di certificazione energetica
Il
D.lgs 311/2006, che ha modificato e approfondito quanto disposto
dal D.lgs 192/2005, sancisce l’obbligo in Italia di certificazione
energetica degli edifici.
Date
di riferimento:
• Dal 1° luglio 2007 la certificazione energetica diventa
obbligatoria per gli edifici superiori a 1000 metri quadrati nel
caso di compravendita dell’intero immobile.
• Dal 1° luglio 2008 l’obbligo scatta anche per
gli edifici sotto i 1000 metri quadrati, sempre nel caso di compravendita
dell’intero immobile.
• Dal 31 dicembre 2008 le regioni e le province autonome,
in accordo con gli enti locali, predisporranno un programma di qualificazione
energetica del patrimonio immobiliare, finalizzato al conseguimento
di ottimali risultati di efficienza energetica.
• Dal 1°luglio 2009 il certificato di efficienza energetica
diventa obbligatorio anche per la compravendita di singole unità
immobiliari.
Chi può fare la certificazione energetica degli immobili?
In
Italia, in assenza di leggi regionali, ai sensi dell’allegato
III al D.lgs. 30/05/2008, n. 115 sono certificatori energetici i
tecnici iscritti ai relativi ordini e collegi professionali, ed
abilitati all’esercizio della professione relativa alla progettazione
di edifici ed impianti asserviti agli edifici stessi, nell’ambito
delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente,
che non si trovino in conflitto di interesse relativamente all’intervento
edilizio da certificate.
Attestati
Esistono due diversi “attestati” al fine della “certificazione
energetica”:
1.
l’attestato di qualificazione energetica: strumento di controllo
in fase di costruzione o ristrutturazione degli edifici, al fine
di migliorarne le prestazioni ( eseguita da un professionista abilitato
alla progettazione o alla realizzazione dell’edificio “non
necessariamente estraneo alla proprietà e quindi non necessariamente
terzo” )
2. l’attestato di certificazione energetica: strumento di
“informazione” dell’acquirente o del conduttore
circa la prestazione energetica ed il grado di efficienza energetica
degli edifici; ha l’obbligo di essere allegato all’atto
traslativo, e ciò a pena di nullità ( relativa ) dell’atto
medesimo. Tale attestato di certificazione energetica dovrà
invece, essere rilasciato da “esperti” o “organismi
terzi”, dei quali dovranno essere garantiti “la qualificazione
e l’indipendenza”.
•
L’attestato ha una validità temporale massima di dieci
anni e tale validità non viene inficiata dall’emanazione
dei provvedimenti di aggiornamento del decreto e/o introduttivi
della certificazione energetica di ulteriori servizi quali, a titolo
esemplificativo, la climatizzazione estiva e l’illuminazione
(art. 6 comma 1);
• La validità massima dell’attestato di certificazione
di un edificio è confermata solo se sono rispettate le prescrizioni
normative vigenti per le operazioni di controllo di efficienza energetica,
compreso le eventuali conseguenze di adeguamento, degli impianti
di climatizzazione asserviti agli edifici.
Vige,
inoltre, l’obbligo di aggiornare l’attestato di certificazione
energetica ad ogni intervento di ristrutturazione, edilizio e impiantistico,
che modifica la prestazione energetica dell’edificio.
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