"Siate il cambiamento che vorreste vedere nel mondo"
Mahatma Gandhi (Mohandas Karmchand Gandhi)
L’energia consumata nell’edilizia residenziale per riscaldare gli ambienti e per l’acqua calda sanitaria rappresenta circa il 30% dei consumi energetici nazionali, ed il 25% delle emissioni totali nazionali di anidride carbonica, una delle cause principali dell’effetto serra del conseguente innalzamento della temperatura del globo terreste.
Intraprendere interventi di risparmio energetico significa:
• Consumare meno energia e ridurre subito le spese di riscaldamento e condizionamento
• Migliorare le condizioni di vita all’interno dell’appartamento migliorando il suo livello di comfort ed il benessere di chi vi soggiorna e vi abita
• Partecipare allo sforzo nazionale ed europeo per ridurre sensibilmente i consumi di combustibile da fonti fossili
• Proteggere l’ambiente in cui viviamo e contribuire alla riduzione dell’inquinamento del nostro paese e dell’intero pianeta
• Investire in modo intelligente e produttivo i nostri risparmi


Cos'è e a cosa serve la certificazione energetica?
Permette di evidenziare immediatamente l’entità del fabbisogno di calore di un edificio.
La certificazione energetica degli edifici deve essere in grado di fornire informazioni chiare sulla qualità energetica degli immobili per consentire di valutare la convenienza economica a realizzare interventi di riqualificazione energetica sulle abitazioni oltre che tenere conto della prestazione energetica degli edifici nelle operazioni di acquisto e di locazione di immobili.
Presenta due classificazioni energetiche:
• La prima riguarda la classe di isolamento termico dell’edificio
• La seconda la qualità dell’impiantistica


Norme vigenti in materia di certificazione energetica
Il D.lgs 311/2006, che ha modificato e approfondito quanto disposto dal D.lgs 192/2005, sancisce l’obbligo in Italia di certificazione energetica degli edifici.
Date di riferimento:
• Dal 1° luglio 2007 la certificazione energetica diventa obbligatoria per gli edifici superiori a 1000 metri quadrati nel caso di compravendita dell’intero immobile.
• Dal 1° luglio 2008 l’obbligo scatta anche per gli edifici sotto i 1000 metri quadrati, sempre nel caso di compravendita dell’intero immobile.
• Dal 31 dicembre 2008 le regioni e le province autonome, in accordo con gli enti locali, predisporranno un programma di qualificazione energetica del patrimonio immobiliare, finalizzato al conseguimento di ottimali risultati di efficienza energetica.
• Dal 1°luglio 2009 il certificato di efficienza energetica diventa obbligatorio anche per la compravendita di singole unità immobiliari.


Chi può fare la certificazione energetica degli immobili?
In Italia, in assenza di leggi regionali, ai sensi dell’allegato III al D.lgs. 30/05/2008, n. 115 sono certificatori energetici i tecnici iscritti ai relativi ordini e collegi professionali, ed abilitati all’esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti asserviti agli edifici stessi, nell’ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente, che non si trovino in conflitto di interesse relativamente all’intervento edilizio da certificate.

Attestati
Esistono due diversi “attestati” al fine della “certificazione energetica”:
1. l’attestato di qualificazione energetica: strumento di controllo in fase di costruzione o ristrutturazione degli edifici, al fine di migliorarne le prestazioni ( eseguita da un professionista abilitato alla progettazione o alla realizzazione dell’edificio “non necessariamente estraneo alla proprietà e quindi non necessariamente terzo” )
2. l’attestato di certificazione energetica: strumento di “informazione” dell’acquirente o del conduttore circa la prestazione energetica ed il grado di efficienza energetica degli edifici; ha l’obbligo di essere allegato all’atto traslativo, e ciò a pena di nullità ( relativa ) dell’atto medesimo. Tale attestato di certificazione energetica dovrà invece, essere rilasciato da “esperti” o “organismi terzi”, dei quali dovranno essere garantiti “la qualificazione e l’indipendenza”.
• L’attestato ha una validità temporale massima di dieci anni e tale validità non viene inficiata dall’emanazione dei provvedimenti di aggiornamento del decreto e/o introduttivi della certificazione energetica di ulteriori servizi quali, a titolo esemplificativo, la climatizzazione estiva e l’illuminazione (art. 6 comma 1);
• La validità massima dell’attestato di certificazione di un edificio è confermata solo se sono rispettate le prescrizioni normative vigenti per le operazioni di controllo di efficienza energetica, compreso le eventuali conseguenze di adeguamento, degli impianti di climatizzazione asserviti agli edifici.
Vige, inoltre, l’obbligo di aggiornare l’attestato di certificazione energetica ad ogni intervento di ristrutturazione, edilizio e impiantistico, che modifica la prestazione energetica dell’edificio.

Anche in questa circostanza Ciemmeti Energy ti guida nella scelta migliore per la riqualificazione del tuo immobile.

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